Assegno divorzile e pensione di reversibilità

Assegno divorzile e pensione di reversibilità

Assegno divorzile e pensione di reversibilità: la compresenza del coniuge superstite con il coniuge divorziato. a chi spetta la pensione?

Non esiste avvocato divorzista che non si sia sentito chiedere dal proprio assistito quali siano i diritti conseguenti alla pronunzia di divorzio se nel frattempo l’ex coniuge abbia contratto nuovo matrimonio.

In particolare, con la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto divorziato perde la qualità di erede legittimario che viene invece riconosciuta al coniuge superstite. Da ciò deriva che, senza testamento, nessuna pretesa potrà vantare il coniuge divorziato sul patrimonio dell’ex coniuge defunto.

Tuttavia, nel nostro ordinamento esiste la norma dell’art 9 legge 898/70 (legge sul divorzio) che sancisce il diritto del coniuge divorziato a percepire una quota della pensione di reversibilità in concorso con l’eventuale coniuge superstite.

Quanta parte della pensione di mio marito o di mia moglie dovrò dividere con l’ex coniuge?

Va subito chiarito che la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge se ed in quanto lo stesso sia titolare di un assegno divorzile e che è necessario che detto diritto sia attuale, cioè non sia stato percepito in un un’unica soluzione.

  • A tal proposito l’art 9 co.3 della legge 898/70 precisa che “«Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5 (assegno divorzile.) Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze».

Resta dunque compito del giudicante equilibrare la percentuale di pensione di reversibilità spettante ai primi e ai secondi tenendo bene in considerazione che andranno soppesati anche i periodi di convivenza prematrimoniale delle seconde nozze – del soggetto defunto – con il periodo di separazione del primo matrimonio prima del divorzio.

L’attribuzione della pensione di reversibilità, secondo recenti sentenze della Cassazione, deve tenere in considerazione il sostegno economico prestato in vita dall’ex coniuge beneficiario di assegno divorzile che nell’ottica della Corte ha quindi funzione assistenziale e perequativo-compensativa cioè serve a consentire all’ex coniuge – privo di reddito perchè oggettivamente impossibilitato a procurarseli – un livello di reddito adeguato al contributo prestato durante il matrimonio per la realizzazione del patrimonio familiare.

La Cassazione ritiene infatti che, anche ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile la rinunzia al lavoro fatto dal coniuge per accudire la prole, se ed in quanto abbia contributo al successo personale dell’altro coniuge, abbia un suo peso rilevante.

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