Assegno divorzile: presupposti, calcolo e novità

Assegno divorzio presupposti

In cosa consiste l’assegno di mantenimento, quali sono i requisiti per ottenerlo e come calcolarlo in caso di divorzio

Secondo l’art. 156 del codice civile il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

L’assegno di divorzio invece viene stabilito dal Tribunale dell’ultimo luogo di residenza dei coniugi in caso di divorzio appunto secondo l’art 5 della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 74/87.

Quali sono i requisiti per ottenere l’assegno divorzile e chi ne ha diritto:

L’art. 5 della legge sul divorzio (legge 898/1970) stabilisce alcuni criteri:

Va prima riconosciuta la mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, comunque, l’impossibilità dello stesso “di procurarseli per ragioni oggettive” tenuto conto:

  • delle condizioni dei coniugi;
  • delle ragioni della decisione;
  • del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
  • del reddito di entrambi.

Assegno divorzile: quando non spetta

L’assegno divorzile non spetta comunque al coniuge cui sia addebitabile la separazione o al coniuge che abbia anche se giò percettore di assegno di mantenimento raggiunto l’indipendenza economica.

Il coniuge dunque che sia stato dichiarato responsabile dello sfaldamento dell’unione non beneficierà dell’assegno di mantenimento in fase di separazione e conseguentemente dell’assegno di divorzio nella successiva fase.

Assegno divorzio quando non spetta

Come si calcola, quindi, l’assegno di mantenimento?

È domanda frequente dei nostri assistiti quale sarà l’ammontare dell’assegno di mantenimento in sede di separazione o divorzio. E ciò sia se ci si trovi dinanzi il potenziale “coniuge alimentando” o quello tenuto a versare l’assegno.

Va subito detto che non esiste un criterio fisso ed immutabile alla luce del quale, inseriti i dati di partenza, con un algoritmo si potrà procedere a conoscere quale sarà la misura dell’assegno divorzile.

Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, hanno certamente una funzione riequilibratrice dell’assegno ma, rivedendo il profilo soggettivo del richiedente, il giudice potrà verificare se i suoi mezzi economici sono adeguati secondo la legge. Questo è il compito non semplice del magistrato.

L’importanza dell’età

Il giudizio di adeguatezza va condotto anche in funzione dell’età del richiedente che è di indubbia importanza al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.

Per concludere: il criterio individuato dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione ha saggiamente ricondotto i Tribunali nazionali a non considerare archiviato il principio del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio. Esso è uno dei criteri insieme agli altri contenuti nell’art 5 legge 898/1970 che consentirà per la sua l’elasticità al magistrato di adeguarsi alle fattispecie concrete.

Sento quindi di potere dire a tutti coloro i quali sono insorti contro la sentenza del maggio 2017, che aboliva il riferimento al “tenore di vita” richiamandosi al principio di autoresponsabilità: “non disperate, la Cassazione ha rimesso sul tavolo la questione riconducendola al vecchio principio”.

Hai delle domande sull’argomento trattato? Ti invito a contattarmi per una consulenza legale.

In cosa consiste l’assegno divorzile una tantum

Oltre alla modalità periodica di corresponsione dell’assegno divorzile che è certamente quella adottata più di frequente, l’ 8° comma dell’art 5 legge sul divorzio prevede un’alternativa, secondo cui le parti possono concordare (a differenza di altri ordinamenti europei nei quali è prevista la possibilità di avanzare domanda giudiziale di attribuzione in un’unica soluzione), che l’assegno di un coniuge nei confronti dell’altro venga liquidato una tantum, mediante l’erogazione di una somma in denaro o altra simile attribuzione.

Quanto incide il precedente tenore di vita sul calcolo dell’assegno divorzile

Dopo la sentenza n. 11504/2017 la Corte di Cassazione, discostandosi in modo drastico dal precedente orientamento, afferma che per beneficiare dell’assegno divorzile, bisogna fare riferimento non più al tenore di vita tenuto dalla famiglia durante il matrimonio, ma esclusivamente all’autosufficienza economica del coniuge.

Prevale però sempre secondo la successiva sentenza n.18827/2018 il criterio solidaristico cioè il giudice deve valutare quali sono i mezzi del richiedente e la sua incapacità di procurarseli per ragioni oggettive alla luce della ripartizione dei ruoli che prima ciascun coniuge aveva all’interno della famiglia.

Ciò significa che se la rottura del vincolo matrimoniale ha determinato uno squilibrio economico patrimoniale dovuto alle differenze di ruolo che ciascuno dei coniugi aveva dentro la famiglia, di esse dovrà tenersi conto nella quantificazione dell’assegno.

Da quando decorre l’assegno divorzile e quanto dura

L’assegno divorzile decorre dalla data della sentenza di divorzio o del decreto che omologa il divorzio congiunto, nel caso in cui il divorzio sia stato richiesto contestualmente da entrambi i coniugi. Dura fino a quando non si perda il diritto o perchè si siano contratte nuove nozze o perchè frattanto si sia percettori di reddito tale da garantire un buon livello di autosufficienza economica.

Quando si perde il diritto a percepire l’assegno divorzile

Il diritto a percepire l’assegno divorzile si perde se il beneficiario contrae nuove nozze.

Nessuna norma di legge sancisce la perdita del diritto alla percezione dell’assegno divorzile se invece si è intrapresa una relazione more uxorio.

A tal proposito la Cassazione civile a sezioni unite con la sentenza 5 novembre 2021, n. 32198 ha precisato che la convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, non determina per ciò solo la perdita del diritto all’ assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge.

Esso permane in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà però fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.

Assegno divorzio novità cassazione

Assegno divorzile 2022: le novità della Cassazione

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 10/02/2022, n. 4327

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè in assenza della condizione ostativa dell’addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.

Quanto alla determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, inoltre, è sufficiente che sia fondata su un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 18/02/2022, n. 5447

L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 14/01/2022) 10/02/2022, n. 4381

Il giudizio sul riconoscimento dell’assegno divorzile va effettuato ed espresso all’esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, oltre che dei compiti di cura della prole, nel presente caso segnalati come particolarmente impegnativi.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/01/2022, n. 2139

L’ospitalità data dall’ex moglie al suo attuale compagno per un periodo di quasi un anno, in attesa che si rendesse abitabile l’appartamento di quest’ultimo, non può essere considerata quale prova dell’esistenza fra l’ex coniuge e detto compagno di un rapporto affettivo caratterizzato da alto grado di stabilità, da un’effettiva comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri, tale da assumere i connotati della c.d. “famiglia di fatto”.

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 15/12/2021) 25/01/2022, n. 2138

La mera convivenza con altra persona non esclude il riconoscimento di assegno divorzile, essendo a tal fine necessario un quid pluris, e cioè che essa assuma i connotati di stabilità e di continuità e che i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita analogo a quello matrimoniale

Consulenza legale per richiedere l’assegno divorzile

Le risposte alle domande precedenti non intendono essere esaustive di ogni fattispecie.

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