Violenza sui minori e responsabilità genitoriale

Violenza sui minori e responsabilità genitoriale

E’ di qualche giorno fà la notizia nel Varesotto dell’uccisione di un bambino di 7 anni, Daniele Paitone, per mano del proprio padre. L’uomo, 40 anni, separato dalla moglie (o in via di farlo) era gli arresti domiciliari per aver accoltellato un collega di lavoro oltre ad esser stato denunciato per maltrattamenti dalla stessa moglie e aveva ottenuto grazie ad un accordo tra i legali di trascorrere il Capodanno con il piccolo.

Le modalità dell’omicidio particolarmente efferate e la confessione dell’uomo di avere tagliato la gola al figlioletto e averlo richiuso dentro un armadio, hanno scatenato come è ovvio lo sconcerto generale.

Ci si è chiesti insomma come fosse possibile che l ‘uomo agli arresti domiciliari avesse tale libertà; si punta il dito contro gli avvocati che quell’accordo hanno reso possibile e si commenta che se il bimbo fosse stato con la madre oggi sarebbe ancora vivo. L’episodio non è isolato; si aggiunge al triste e doloroso elenco di figlicidi commessi da padri solo per punire il fatto di essere stati generati dalle loro ex compagne: per vendetta.

Si conta che 144 sono i delitti perpetrati in ambito familiare dal 1° gennaio al 26 dicembre 2021 e che 116 siano le donne uccise nel medesimo periodo di cui 68 in ambito familiare per mano del compagno o dell’ex.

Dagli accertamenti medico legali è emerso che l’omicidio risaliva al pomeriggio, prima che l’uomo uscisse di casa per andare ad accoltellare l’ex moglie, spinta ad incontrarlo con la scusa della riconsegna del figlio. L’uomo, secondo le cronache dopo aver tentato di uccidere la moglie, si è dato alla fuga. La moglie è riuscita a fuggire sottraendosi all’ulteriore atto violento.

Tra le reazioni si è distinta la dichiarazione della segretaria della commissione Infanzia e Adolescenza e componente della commissione Giustizia: la deputata di Forza Italia Veronica Giannone, la quale nel manifestare lo sconcerto per l’accaduto ha aggiunto:

Sono profondamente amareggiata per quanto accaduto a Varese. Un bambino non deve mai essere affidato ad un genitore violento, non ci sono sconti che tengano, nessuna eccezione, il diritto alla bigenitorialità deve per forza cedere di fronte al diritto di un minore ad essere tutelato. Perché in gioco c’è la vita di un bambino, e ora questo bambino non c’è più.
Da anni chiedo la sospensione della responsabilità genitoriale in tutti i casi di violenza, minacce, stalking anche senza la condanna definitiva. È buon senso, precauzione.

Genitori violenti conseguenze

La questione è delicatissima. E sono consapevole del fatto che questa riflessione che affido alla tastiera attirerà molteplici critiche. Se per un verso un genitore violento non dovrebbe assolutamente avere alcuna possibilità di stare a contatto con un minore, d’altra parte invocare la sospensione della responsabilità genitoriale, come misura cautelare, solo sulla base di una denuncia apre squarci pericolosi; il rischio è insomma che il rimedio sia peggio del male ove si accerti in definitiva – e purtroppo molto tempo dopo – che le accuse contro il genitore erano infondate.

Il processo penale e quello civile prevedono già misure cautelari sostanzialmente parallele che il gip nel processo penale e il giudice istruttore nel processo civile c.d. misure di protezione ( es. l’allontanamento dalla casa familiare art. 342 bis e ter c.c.) possono applicare all’indagato e al padre violento – o presunto tale- in caso di periculum in mora, senza che questo confligga con il diritto soggettivo alla bigenitorialità sia del padre che del figlio e con il primario diritto soggettivo di quest’ultimo alla sua incolumità.

In particolare, la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso” ha previsto uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra i quali maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il collaudato braccialetto elettronico.

Va poi precisato che, sul versante civilistico, che sia la sospensione che la decadenza della responsabilità genitoriale attengono più specificamente al piano del diritto, inscrivendosi nell’ambito del “potere” (prima potestas) di educare e prendere decisioni che influiscano sulla sfera soggettiva del minore e che non comportano di per sé il divieto di vedere il figlio. Ciò che invece può e deve intervenire in casi di comprovate e serie ragioni di tutela dell’incolumità psico-fisica del minore è il giudice i cui strumenti, come abbiamo detto, sono già a disposizione dell’ordinamento. Sta agli avvocati farsi carico con attenzione e scrupolo del diritto-dovere di chiedere che quegli strumenti non rimangano lettera morta.

Mi si dirà che nella fattispecie il padre era agli arresti domiciliari. È vero, ma ad esempio gli incontri in questi casi devono assolutamente avvenire nei c.d. Spazi Neutri messi a disposizione nei comuni a tal fine, in attesa di capire tramite i servizi sociali e gli psicologi quanto c’è di vero.
La soluzione non sta mai nell’esistenza di una norma ma nella sua applicazione, cioè nella sua effettività.

La questione è di non poco momento se si pensa che è altissima la percentuale di denunce strumentali al solo allontanamento dell’altro genitore da casa nei casi di separazione conflittuale. In tali ultimi casi il rischio è di avere contribuito, nei casi di infondatezza delle denunce, a generare figli orfani di genitori vivi, se è vero come è vero che i primi anni di vita del minore sono quelli più importanti nel percorso di crescita.

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