Avvocato divorzista Palermo

Consulenza legale per divorzi e separazioni

Lo Studio Legale Petrolà assiste e supporta il cliente con assoluta competenza e massimo impegno durante il divorzio e tutto ciò che ne consegue.

I professionisti Legali sono in grado di offrire soluzioni di qualità per la tutela e l’assistenza dell’assistito in fase di separazione.

Nello specifico ci occupiamo di:

  • Consulenza per divorzio;
  • Consulenza per divorzio breve;
  • Modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio;
  • Assegnazione della casa coniugale in caso di divorzio;
  • Assegno di mantenimento ed affido dei figli in caso di divorzio.

Alcune frequenti domande su divorzio e separazione

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe su chi ha lasciato la casa – che esso è stato causato dal comportamento dell’altro coniuge o che l’abbandono è intervenuto nel momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile. Cass.23 giugno 2020, n. 12241.

Con la sentenza del 5 novembre 2021, n. 32198 le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso che l’’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto può incidere sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio, alla sua revisione o quantificazione, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Il coniuge mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimoni e dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Nessuna norma di legge prevede la cessazione o la revoca dell’assegno di mantenimento quale diretta ed automatica conseguenza dell’instaurazione di una convivenza more uxorio. L’unica ipotesi è si riferisce all’assegno divorzile ed è rappresentata dal passaggio a nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario (art. 5, comma 10, l. n. 898/1970).

Ovviamente diverse sono le ipotesi che possono configurarsi e che possono di volta in volta indurre il giudice anche a modulare l’assegno a seconda del reddito del convivente e sul quantum dell’assegno. Il rapporto more uxorio è in ogni caso idoneo a produrre un mero stato di quiescenza (reversibile) dell’assegno di mantenimento.