Riforma Cartabia: cosa è cambiato davvero nelle cause di famiglia

La riforma Cartabia, o legge Cartabia, ha modificato in modo significativo il processo civile in materia di persone, minorenni e famiglie. La novità più visibile è l’introduzione di un rito unitario, ma gli effetti pratici riguardano anche il contenuto del primo atto, la documentazione economica, il piano genitoriale, la gestione delle urgenze e il coordinamento tra separazione e divorzio.

Cos’è la legge Cartabia

La legge Cartabia prende il nome dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia ed è la riforma della giustizia attuata con due leggi delega e con i relativi decreti legislativi, il D.Lgs. 149/2022 per il processo civile e il D.Lgs. 150/2022 per il processo penale. Nasce anche dagli impegni assunti con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e ha l’obiettivo di ridurre la durata dei processi. Oltre al diritto di famiglia, di cui si occupa questa pagina, la riforma ha inciso sul processo penale, ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa e ha toccato la mediazione civile, su cui è intervenuto anche un successivo correttivo.

Il rito unitario e l’entrata in vigore della riforma Cartabia

Le disposizioni del nuovo rito, introdotto dal D.Lgs. 149/2022, si applicano, in via generale, ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023. Ai procedimenti già pendenti a quella data continuano ad applicarsi, salvo specifiche disposizioni, le regole anteriormente vigenti. La data di instaurazione del procedimento resta quindi essenziale per individuare la disciplina processuale applicabile.

Il rito riguarda i procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni in materia di persone, minorenni e famiglie. Rientrano, tra gli altri, le controversie relative alla separazione, al divorzio, allo scioglimento dell’unione civile, alla responsabilità genitoriale e alla regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.

Per le domande di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale, la competenza territoriale è collegata, in presenza di figli minori, al tribunale individuato secondo il criterio della residenza abituale del minore. In mancanza di figli minori, opera il criterio della residenza o del domicilio del convenuto. La verifica del foro competente deve essere compiuta prima del deposito, perché la scelta dell’ufficio giudiziario non è una formalità.

Un primo atto più completo

Il ricorso deve esporre in modo chiaro e sintetico le domande, i fatti, gli elementi di diritto, i mezzi di prova e i documenti prodotti. Deve inoltre indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto le stesse domande o domande connesse, allegando i provvedimenti già adottati o eventuali procedimenti penali.

Quando sono proposte domande economiche o sono presenti figli minori, devono essere depositati, in particolare, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto degli ultimi tre anni, la documentazione relativa a immobili, beni mobili registrati e partecipazioni sociali.

La conseguenza pratica è rilevante: il ricorso non può essere trattato come un atto meramente introduttivo destinato a essere completato senza limiti nel corso del processo. Le memorie successive consentono precisazioni, modifiche e deduzioni conseguenti alle difese della controparte, ma operano termini e preclusioni. La ricostruzione dei fatti, delle esigenze dei figli e della situazione economica deve quindi essere preparata prima del deposito.

Il piano genitoriale

Nei procedimenti relativi ai minori deve essere allegato il piano genitoriale. Il documento descrive gli impegni e le attività quotidiane dei figli: scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze normalmente godute.

Il piano deve rappresentare con dati concreti l’organizzazione effettiva della vita dei figli e la proposta di gestione successiva alla separazione: tempi di permanenza, accompagnamenti, comunicazioni tra i genitori, festività, vacanze, attività sportive e gestione delle decisioni scolastiche e sanitarie.

Un piano realistico e documentato consente al giudice di confrontare le proposte dei genitori sulla base della vita concreta dei minori.

Provvedimenti urgenti, ascolto e curatore speciale

Il giudice può adottare provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti e dei figli (art. 473-bis.15 c.p.c.) disciplinando, tra l’altro, affidamento, collocamento, frequentazione e contributi economici. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e conserva efficacia finché non viene sostituita da altro provvedimento.

L’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore quando sia capace di discernimento, deve essere considerato nel quadro complessivo della decisione. La volontà espressa dal minore è un elemento importante, ma non sostituisce la valutazione giudiziale del suo interesse concreto.

Il giudice può inoltre nominare un curatore speciale del minore nei casi previsti dalla legge, in casi strettamente indicati quando occorra assicurare una rappresentanza autonoma rispetto agli interessi dei genitori.

Separazione e divorzio nello stesso ricorso

Il cumulo delle domande di separazione e divorzio è oggi previsto per i procedimenti contenziosi dall’articolo 473-bis.49 c.p.c. Le due domande possono essere proposte nello stesso atto, ma la domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo il decorso del termine di legge e il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.

La Cassazione ha inoltre chiarito che il cumulo è ammissibile anche nel ricorso congiunto. La domanda congiunta di separazione e divorzio può quindi essere proposta in un unico procedimento, fermo restando che il divorzio non può essere deciso prima che siano maturati i presupposti previsti dalla legge (Cass. civile, sentenza n. 28727/2023).

La scelta non dovrebbe essere presentata come automaticamente conveniente in ogni caso. Nel predisporre le condizioni, occorre considerare che l’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile rispondono a presupposti diversi. È quindi opportuno distinguere con precisione le condizioni riferite alla fase della separazione da quelle destinate a operare dopo il divorzio, verificando anche la sostenibilità degli accordi nel tempo.

Affidamento condiviso, collocamento e tempi di permanenza

L’affidamento condiviso non impone una divisione matematica del tempo in parti uguali. Il criterio guida è l’interesse morale e materiale del minore, da valutare sulla base della sua vita concreta, delle relazioni con ciascun genitore, degli impegni scolastici, della distanza tra le abitazioni e della capacità di entrambi i genitori di esercitare in modo effettivo le proprie funzioni.

L’espressione “collocamento prevalente” non nasce come categoria autonoma prevista dalla legge, che disciplina invece l’affidamento e stabilisce che il giudice determini i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore; si è affermata progressivamente nella prassi dei tribunali e nella giurisprudenza per descrivere la situazione concreta in cui, pur in presenza di un affidamento condiviso, il minore vive prevalentemente presso uno dei genitori, indicato come “genitore collocatario”, mentre l’altro mantiene il diritto a una relazione significativa e continuativa con lui (art. 337-ter c.c.). La Cassazione ha riconosciuto questa distinzione già prima dell’attuale formulazione normativa, chiarendo che l’affidamento condiviso riguarda la responsabilità genitoriale, mentre il collocamento risponde all’esigenza pratica di organizzare la vita quotidiana del minore dopo la separazione dei genitori (Cass. civile n. 1777 del 2012 e Cass. civile n. 26060 del 2014). In presenza di trasferimenti o di rilevanti distanze geografiche, il giudice deve valutare l’interesse dei minori e, se necessario, predisporre modalità compensative di frequentazione (Cass. civile, sentenza n. 11378/2026).

Rifiuto del minore e condotte ostative

Una delle novità più rilevanti della riforma Cartabia è l’attenzione espressa che il nuovo rito dedica alle situazioni in cui il minore rifiuta di incontrare un genitore o uno dei genitori ostacola il rapporto con l’altro. La normativa previgente non utilizzava la formula “comportamenti ostacolanti” o “condotte ostative” come categoria autonoma, ma consentiva già al giudice di intervenire quando un genitore violava i provvedimenti sull’affidamento o ostacolava il corretto svolgimento delle modalità di frequentazione.

La disposizione oggi applicabile è l’art. 473-bis.39 del codice di procedura civile, dedicato ai provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. La norma consente al giudice di intervenire in presenza di gravi inadempienze, anche economiche, di atti pregiudizievoli per il minore o di comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Il giudice può modificare i provvedimenti già adottati e, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, stabilire una somma di denaro per ogni violazione o ritardo, applicare una sanzione amministrativa pecuniaria e disporre il risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore o del minore.

La riforma Cartabia non ha quindi creato da zero la tutela contro le condotte che compromettono la relazione con l’altro genitore. Una disciplina sostanzialmente analoga era già contenuta nella precedente disposizione (art. 709-ter c.p.c. ) dedicata alla soluzione delle controversie e alle violazioni delle modalità dell’affidamento, che consentiva di reagire agli atti pregiudizievoli per il minore o idonei a ostacolare l’attuazione dell’affidamento. La novità consiste soprattutto nell’inserimento di questa materia nel rito unitario della famiglia, nel suo coordinamento con le regole sull’attuazione dei provvedimenti e nella più puntuale organizzazione degli strumenti processuali.

Con l’espressione “ostacoli alla regolare frequentazione” si intendono quei comportamenti che, pur senza impedire necessariamente ogni incontro, rendono difficile o irregolare il rapporto del figlio con l’altro genitore: ad esempio, la mancata collaborazione nell’organizzazione degli incontri, il mancato rispetto degli accordi, la comunicazione tardiva o incompleta delle informazioni riguardanti il figlio e l’assunzione unilaterale di decisioni che richiederebbero il coinvolgimento di entrambi i genitori. La “mancata collaborazione” non coincide però con il semplice disaccordo tra i genitori: assume rilievo quando, per la sua gravità o per la sua ripetizione, finisce per compromettere concretamente l’esercizio della responsabilità genitoriale o la continuità del rapporto del minore con l’altro genitore. Le “decisioni unilaterali” rilevano invece quando riguardano aspetti importanti della vita del figlio che dovrebbero essere condivisi, come la scuola, la salute, l’educazione o la residenza abituale. In questi casi il problema non è soltanto il mancato rispetto di una regola, ma l’alterazione concreta dell’organizzazione dell’affidamento e dell’equilibrio delle relazioni familiari. È quindi necessario distinguere tra una difficoltà occasionale, un normale disaccordo tra genitori e una condotta realmente ostativa. Solo quest’ultima, quando sia concreta e reiterata, può giustificare l’intervento del giudice e l’adozione delle misure previste in caso di violazioni o inadempienze (art. 473-bis.39 c.p.c.).

Il rifiuto del minore non può però essere interpretato automaticamente come prova della manipolazione da parte di un genitore, né come una volontà insindacabile del figlio. Il giudice deve accertare le cause concrete del rifiuto, ascoltare il minore quando previsto e valutare il comportamento di entrambi i genitori (art. 473-bis.6 c.p.c.).

Non è sufficiente applicare un’etichetta psicologica o presumere l’esistenza di una condotta ostativa senza un puntuale accertamento dei fatti.

Anche quando siano accertati comportamenti ostativi, il cambiamento del genitore collocatario o l’allontanamento del minore dall’ambiente nel quale ha sempre vissuto non sono automatici. Sono misure che possono essere valutate quando risultino necessarie, ma devono essere confrontate con il rischio di provocare un trauma ulteriore. Il giudice deve quindi considerare l’impatto concreto della decisione sul minore, il c.d. “best interest of the child” e, quando possibile, l’opportunità di un passaggio graduale (art. 473-bis.39 c.p.c.).

Violenza di genere, violenza domestica e violenza economica

In senso ampio, con il termine violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza sulle donne basate sul genere; con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini.

La Convenzione di Istanbul dedica una tutela specifica alla violenza contro le donne basata sul genere e alla violenza domestica, ma definisce vittima qualsiasi persona fisica. Gli episodi di violenza devono essere considerati anche quando si decidono l’affidamento e i rapporti con i figli, in modo che l’esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto di visita non comprometta la sicurezza della vittima o dei minori (Convenzione di Istanbul, artt. 3 e 31).

La violenza domestica, invece, descrive il contesto nel quale la violenza si manifesta: può riguardare atti fisici, sessuali, psicologici o economici commessi all’interno della famiglia o di una relazione affettiva, anche se la convivenza è cessata. La violenza economica è una delle possibili forme di violenza domestica o di genere e consiste nell’utilizzo del denaro, del lavoro o delle risorse patrimoniali per controllare, rendere dipendente o limitare l’autonomia dell’altra persona.

Possono rientrare in questo fenomeno, quando siano inserite in una dinamica di controllo o prevaricazione, l’impedimento sistematico a lavorare, la sottrazione o il controllo delle entrate, l’esclusione dalle decisioni economiche, l’indebitamento imposto, la privazione delle risorse necessarie per sé o per i figli e l’uso del mantenimento come strumento di pressione. Non ogni squilibrio economico tra i partner costituisce però violenza economica: occorre accertare la concreta condotta, la sua funzione di controllo o sopraffazione e l’incidenza sull’autonomia e sulla sicurezza della vittima. La Cassazione ha riconosciuto che l’impedimento all’indipendenza economica può assumere rilievo anche penale quando si accompagni a comportamenti vessatori e a una prevaricazione psicologica.

La riforma Cartabia ha introdotto un percorso processuale specifico per i procedimenti nei quali siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere. Il ricorso deve indicare gli eventuali procedimenti già definiti o pendenti e deve essere accompagnato, quando disponibili, dagli accertamenti, dai verbali e dai provvedimenti relativi alle violenze. Il giudice può abbreviare i termini, procedere anche d’ufficio, assumere informazioni e acquisire rapporti delle forze dell’ordine e altri atti non coperti da segreto (artt. 473-bis.40-44 c.p.c.).

La disciplina prevede inoltre cautele specifiche per evitare la vittimizzazione secondaria: il giudice può evitare la contemporanea presenza delle parti, disporre modalità protette per l’ascolto del minore e garantire che il minore non abbia contatti con la persona indicata come autore della violenza. Quando le condotte risultano fondate, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a proteggere la vittima e il minore e disciplina le visite in modo compatibile con la loro sicurezza (artt. 473-bis.42, 473-bis.45 e 473-bis.46 c.p.c.).

In presenza di violenza o di un procedimento penale in corso per tali condotte, la mediazione familiare non può essere iniziata e, se la violenza emerge durante il percorso, il mediatore deve interromperlo. È importante ai fini dell’applicazione delle sopra citate norme la distinzione tra un semplice conflitto tra le parti poste sullo stesso piano e la relazione caratterizzata da paura, controllo o sopraffazione. È compito del magistrato con l’aiuto dei servizi sociali distinguere.

Unioni civili e convivenze di fatto

La legge sulle unioni civili estende, in quanto compatibili, le disposizioni del rito familiare ai procedimenti di scioglimento dell’unione civile. Il riferimento è all’articolo 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016, che richiama gli articoli sul processo di famiglia.

Lo scioglimento dell’unione civile presenta però una disciplina propria. Le parti possono manifestare la volontà di sciogliere l’unione anche disgiuntamente davanti all’ufficiale dello stato civile e la domanda giudiziale può essere proposta dopo tre mesi dalla manifestazione di volontà. Si applicano, in quanto compatibili, alcune disposizioni della legge sul divorzio, comprese quelle relative agli effetti economici dello scioglimento.

In caso di scioglimento dell’unione civile può essere riconosciuto un assegno alla parte priva di mezzi adeguati e non in grado di procurarseli per ragioni oggettive. La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che, per valutare la durata del rapporto, può assumere rilievo anche la precedente convivenza di fatto quando essa sia sfociata nella costituzione dell’unione civile. In caso di cessazione della convivenza, il convivente in stato di bisogno e incapace di provvedere al proprio mantenimento può chiedere gli alimenti, nei limiti e per il periodo stabiliti dalla legge.

Con la sentenza n. 25495 del 2025 dalla portata innovativa la Suprema Corte ha sancito che per lo scioglimento delle unioni civili si applicano i principi che regolano l’assegno di divorzio richiamando espressamente i principi già fissati con le sentenze n. 18287/2018 e 35969/2023.

Le spese straordinarie

La qualificazione di una spesa come straordinaria non dipende soltanto dalla sua denominazione o dalla mancanza di una preventiva autorizzazione dell’altro genitore. Occorre verificare se la spesa fosse già prevedibile e ponderabile quando è stato determinato l’assegno ordinario, la sua entità, la sua utilità per il figlio e la proporzione tra le risorse economiche dei genitori.

La Cassazione ha ribadito che le spese non prevedibili né ponderabili al momento della determinazione dell’assegno, se rilevanti e non espressamente disciplinate, possono costituire esborsi straordinari da ripartire secondo il principio di proporzionalità (Cassazione civile, ordinanza n. 16578 del 2026).

Per evitare conflitti, gli accordi o i provvedimenti dovrebbero indicare, per quanto possibile, categorie di spese, modalità di informazione, necessità di concertazione e percentuali di ripartizione. Molti tribunali hanno inoltre adottato protocolli o linee guida locali che distinguono le spese ordinarie da quelle straordinarie e indicano, per alcune categorie, se sia necessario informare o coinvolgere preventivamente l’altro genitore. Questi protocolli raccolgono indicazioni pratiche sulle principali categorie di spese e sulle modalità di informazione o concertazione tra i genitori, offrendo un riferimento utile per prevenire contestazioni. In ogni caso, la spesa deve essere documentata e valutata in relazione all’interesse del figlio e alle condizioni economiche della famiglia.

Cosa cambia con la riforma Cartabia: in sintesi

Prima di iniziare una causa è opportuno raccogliere tutta la documentazione economica richiesta, per non violare l’onere di allegazione previsto dall’art. 473-bis.18 c.p.c., ricostruire la vita quotidiana dei figli e predisporre un piano genitoriale realistico.

La riforma Cartabia ha reso il processo familiare più strutturato e, almeno nelle intenzioni, più attento alla tempestività degli interventi e alla tutela dei minori.

La riforma ha inoltre rafforzato gli strumenti per affrontare il rifiuto del minore, le condotte che ostacolano i rapporti con l’altro genitore e le situazioni di violenza domestica o di genere.

Il punto centrale resta la valutazione concreta dell’interesse del minore. Per questa ragione, la preparazione della causa non può essere affidata soltanto alla compilazione del ricorso: occorre ricostruire con precisione la storia familiare, raccogliere la documentazione rilevante, indicare gli eventuali procedimenti collegati e proporre soluzioni realistiche per la vita dei figli.

La riforma Cartabia ha quindi modificato soprattutto il metodo con cui le controversie familiari devono essere affrontate: maggiore completezza fin dall’inizio, più attenzione alle situazioni di rischio e una valutazione meno astratta dei rapporti familiari. La qualità della decisione dipenderà però sempre dalla concretezza dei fatti allegati, dalla prova disponibile e dalla capacità del giudice di adattare le misure alla specifica situazione del minore.

Ciò che non va mai trascurato è che ogni separazione, divorzio o procedimento sull’affidamento presenta caratteristiche proprie: prima di intraprendere un’azione è quindi opportuno esaminare con un professionista la situazione familiare, la documentazione disponibile e le possibili soluzioni nell’interesse dei figli.

Hai bisogno di assistenza per una separazione o un affidamento?

La riforma Cartabia ha reso il processo di famiglia più rigoroso fin dal primo atto: documentazione economica completa, piano genitoriale, indicazione dei procedimenti collegati e rispetto di termini e preclusioni. Arrivare preparati fa la differenza, sia nelle separazioni consensuali sia in quelle giudiziali.

L’avvocata Rosaria Petrolà assiste genitori, coniugi e partner di unioni civili in separazioni, divorzi, affidamento dei figli, assegni di mantenimento e situazioni di violenza domestica, valutando ogni caso alla luce delle nuove regole del rito unitario.

Per esporre la tua situazione e capire come procedere, contatta lo studio.

Articoli correlati
Coppie omogenitoriali
Coppie omogenitoriali e riconoscimento dei figli